Lo Statuto

ISCRIZIONE ED APPARTENENZA

ART.1
È istituita l’Associazione Culturale LA.P.E.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) e Giusto Processo.

Possono aderirvi magistrati, avvocati e docenti universitari.

Il logo dell’Associazione è rappresentato dalla Bocca della Verità della parete del pronao della chiesa di Santa Maria in Cosmedin di Roma.

ART.2
L’iscrizione all’associazione è ammessa per:

A) richiesta di adesione spontanea, soggetta ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
B) cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea.
I soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea nomina i Soci Onorari, scelti tra personalità meritevoli, anche in deroga alle categorie indicate all’art. 1.

Possono essere soci gli avvocati e i praticanti, i magistrati ordinari e amministrativi, i magistrati onorari, docenti universitari.

ART.3
L’associazione si compone anche di sezioni territoriali, distrettuali o circondariali.
Le sezioni territoriali uniformano il proprio statuto a quello nazionale.
Le sezioni territoriali eleggono un loro consiglio direttivo e le cariche associative.
E’ possibile stabilire la quota associativa annua.

SCOPI E FINALITA’

ART.4
L’associazione non ha scopo di lucro e si prefigge, attraverso la costituzione di un laboratorio permanente, lo studio dei temi e degli istituti che regolano l’esame incrociato nel processo penale, nonché di tutti i principi e gli istituti che regolano il “Giusto Processo”. A tal fine, l’associazione può organizzare e promuovere:

A) l’approfondimento, con laboratori, convegni, seminari, organizzazione di gruppi di studio e di lavoro, degli istituti processuali, delle regole e delle problematiche comunque attinenti alla acquisizione della fonte di prova orale nel procedimento penale, in ogni sua fase;

B) il confronto comparato con altri sistemi giudiziari;
C) il monitoraggio delle prassi giudiziarie;
D) i sistemi e le regole d’indagine e d’indagine difensiva;
E) l’elaborazione di progetti di modifica o di integrazione legislativa, nonché di linee guida;
F) la formazione, mediante l’organizzazione di corsi di specializzazione, di magistrati ed avvocati, in funzione di una corretta ed adeguata applicazione degli istituti in materia di esame incrociato;
G) l’istituzione di riviste, di siti internet o di blog a tema.

ART. 5
L’Associazione può collaborare e interagire con altre associazioni, enti e organismi esterni. L’Associazione può accettare donazioni, lasciti e contributi.

ORGANI
ART.6
Gli organi delle sezioni sono: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.

ART.7
L’Assemblea è convocata senza formalità. Le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Ogni triennio, e con riferimento all’anno solare, l’Assemblea elegge al suo interno il Consiglio Direttivo, composto da tre membri. Non è ammesso il voto per delega. È ammesso il voto telematico.

ART. 8
Il Consiglio Direttivo è formato da tre soci; è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Può prevedersi un Vice Presidente.
Le cariche di Presidente e il Segretario devono essere preferibilmente ricoperte, in maniera paritetica, da un magistrato e da un avvocato.
Al Consiglio Direttivo compete la gestione e l’amministrazione dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.
Se il consiglio Direttivo è composto da quattro membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione. Il Segretario svolge le funzioni di segreteria interna ed esterna; redige, sottoscrive e conserva i verbali, redatti in forma riassuntiva, dei lavori e delle attività dell’associazione. Aggiorna e conserva l’elenco dei soci. Il Tesoriere gestisce il patrimonio del LA.P.E.C. e cura la raccolta delle quote associative; provvede ad accendere un conto corrente bancario, della cui firma è titolare; redige annualmente il rendiconto, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea.

CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

ART. 10
Il socio cessa di fare parte dell’associazione per dimissioni o per riconosciuta indegnità, secondo l’emanando regolamento.

SEDE

ART. 11
La sede dell’associazione è in Siracusa, presso l’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, via Logoteta, 27.

SEZIONI TERRITORIALI

ART. 12
È consentita la costituzione di sezioni territoriali in ambito locale, su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Le sezioni territoriali comunicano previamente la loro costituzione, i nominativi e la qualità dei nuovi associati e l’attività programmata e svolta, alla segreteria presso la sede principale dell’associazione.

La sezione territoriale non può ritenersi validamente costituita se non previa approvazione dell’assemblea della sede nazionale.

L’approvazione circa la costituzione della nuova sede territoriale viene deliberata dall’assemblea a maggioranza dei presenti.

La delibera circa la costituzione della nuova sezione territoriale viene posta all’ordine del giorno dal Presidente nella riunione più vicina alla presentazione della relativa domanda.

Per la costituzione di sezioni territoriali occorre l’adesione di un numero minimo di cinque (5) persone di cui almeno due magistrati (un giudice e un pubblico ministero).

Le sezioni territoriali hanno piena autonomia amministrativa, anche in ordine alla imposizione e alla riscossione di eventuali quote associative, ordinarie e straordinarie, nei confronti dei propri associati.

ART. 13
La sezione territoriale deve informare delle proprie attività con la sede principale di Siracusa.

ART. 14

Per il coordinamento tra le varie sezioni territoriali del Lapec è costituito un comitato nazionale composto dai membri del comitato direttivo nonché dai coordinatori delle Sezioni Territoriali.

ART. 15
Per favorire il coordinamento tra le sezioni costituite, l’assemblea dei soci nomina, su indicazione del presidente, un socio che curi lo scambio di informazioni e notizie tra le diverse sezioni.

MODIFICA E CESSAZIONE

ART. 16
La modifica dello statuto è deliberata dall’Assemblea con maggioranza che rappresenti la metà più uno dei soci fondatori ed ordinari. L’associazione e le sezioni locali cessano per scioglimento volontario.